PATENTE A PUNTI: i vantaggi dell’ attestazione SOA per le imprese qualificate

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Sul Supplemento Ordinario numero 19 alla Gazzetta Ufficiale 100/2024 è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR) che, tra le novità più significative, introduce a partire dal 1° ottobre 2024 un sistema di patente a crediti che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di specifici requisiti (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), può subire decurtazioni in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo.

Dall’obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Il possesso dei suddetti requisiti avviene mediante autocertificazione del richiedente ai sensi del  DPR n. 445/2000 ed è prevista  la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.  

In allegato Gazzetta Ufficiale Decreto PNRR

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