Con Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi importanti chiarimenti ed indicazioni sull’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi, riconoscendo il fine antifrode e di garanzia della “condizione SOA”.
Il perimetro di applicazione
La Circolare chiarisce innanzitutto che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’art. 119 (superbonus) e dall’art. 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del decreto Rilancio. Non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DI n.63/2013
Viene inoltre chiarito che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’IVA.
Ed anche che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, e dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
I periodi
Nella propria lettura autentica dell’art. 10-bis, comma 1, la Circolare divide le date del periodo transitorio e dell’entrata a regime dell’obbligo di attestazione Soa
La fase transitoria prevede che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, le imprese, anche subappaltatrici, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, devono essere in possesso della certificazione Soa o avere almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.
Terminata la fase transitoria, dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione Soa.
La Circolare chiarisce altresì che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Ucraina, che ha introdotto l’obbligo della qualificazione Soa) e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl Rilancio non è richiesto il rispetto dell’obbligo di attestazione Soa, anche successivamente al 1° luglio 2023.
Precisa infine la Circolare, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione, che la detrazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA.
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