Dal 1 novembre 2021 sono entrate in vigore le nuove regole sul subappalto che comportano il venir meno del limite del 50%.
Tale novità è stata prevista dal Decreto legge n.77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, più conosciuto come Semplificazioni Bis) convertito nelle Legge di conversione n.108/2021
La ratio della liberalizzazione del subappalto si ravvisa da un lato nello snellimento delle procedure per l’accelerazione dell’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall’altro nella necessità di porre fine al contrasto tra la disciplina nazionale ed i principi del diritto comunitario.
Si è venuta così a delineare una nuova disciplina del subappalto, articolata in una fase transitoria (1 giugno 2021 – 31 ottobre 2021) in cui la soglia massima quantitativa di prestazioni subappaltabili è stata elevata al 50% dell’importo complessivo dell’appalto, ed in un regime definitivo (dal 1 novembre 2021) con il venir meno di ogni limite quantitativo generale e predeterminato all’utilizzo dell’istituto in esame, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
Dovranno essere infatti le stazioni appaltanti ad indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione:
a) delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese le opere c.d. “super specialistiche”, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere oggetto di avvalimento (art. 89, comma 11, del Codice);
b) dell’esigenza, in base alla natura o alla complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, (i) di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e (ii) di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
c) dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, salvo che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012 (c.d. “white list”) ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, D.L. n. 189/2016 secondo cui gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nelle zone interessate dal sisma dell’Italia centrale, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco denominato “Anagrafe antimafia degli esecutori”.
Con la modifica al comma 1, dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 si stabilisce, oltre alla previsione che il contratto non possa essere ceduto, che non possa essere affidata a terzi:
– l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
– nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
E’ stato lo stesso MIMS, con parere 998/2021 del 13 agosto 2021, a ribadire che ancorché sia stato eliminato il tetto al subappalto resta comunque il divieto di cessione del contratto.
Anche l’ANAC ha mostrato interesse per la nuova disciplina dell’istituto con riferimento alla opere “superspecialistiche” di cui all’art.89, comma 1, d.lgs. n.50/2016 che, proprio per la loro specificità, possono giustificare una riserva di esecuzione delle prestazioni contrattuali in favore dell’aggiudicatario.