Dal 1° luglio 2023 è efficace a tutti gli effetti l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori Superbonus o relativi ai bonus edilizi di cui al comma 2 dell’art. 12 del Decreto Rilancio di importo superiore ai 516mila euro per potere accedere alle detrazioni fiscali.
L’ANCE ha pubblicato il dossier “SOA bonus edilizi – Focus su obblighi e scadenze” in cui fa il punto sulla norma.
Attestazione SOA: i chiarimenti di ANCE su obblighi e scadenze per le imprese
Una normativa non sempre chiara – lo dimostra il fatto che sono stati necessari dei correttivi, tra cui l’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023 (Decreto Blocca Cessioni), inserito in fase di conversione in legge – e su cui ANCE ha pubblicato un interessante focus, proprio per fare il punto su:
- ambito di applicazione;
- termini di decorrenza;
- esclusioni.
Attestazione SOA: quando e come è obbligatoria?
ANCE ribadisce che l’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi).
Rientrano nei bonus diversi dal Superbonus gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), c.d. “Bonus Casa”;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013; (c.d. “Ecobonus”);
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013; (c.d. “Sismabonus”);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2020 (cd. “Bonus Facciate”);
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).
L’attestazione SOA è necessaria, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali:
- sia con riguardo alla fruizione della detrazione;
- sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Attestazione SOA: per quali lavori non è necessaria?
L’attestazione SOA non è condizione di accesso agli incentivi fiscali relativi a:
- acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate da imprese ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR;
- acquisto di case antisismiche oggetto di intervento di demolizione-ricostruzione da parte di imprese ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus acquisti”)
Come spiega ANCE, le disposizioni dell’articolo 10-bis del DL n. 21/2022, si applicano solo alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori e non si applicano alle agevolazioni che riguardano spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
General Contractor e attestazione SOA
ANCE ritiene che, in coerenza con l’articolo 10-bis DL 21/2022 comma 1 e con l’articolo 2-ter co. 1 lett. d) n. 3) DL n. 11/2023, nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un General Contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non sia necessario il possesso della attestazione SOA.
Questo perché le norme sembrano circoscrivere il possesso dell’attestazione alla sola attività di esecuzione diretta dei lavori.
In ogni caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, ANCE specifica che nella prassi prevale un atteggiamento di cautela, ritenendo necessaria l’ attestazione SOA a prescindere dal ruolo svolto dall’impresa affidataria e facendo riferimento solo al valore dei lavori oggetto del contratto.
Quantificazione dell’importo
Il limite di 516mila euro va calcolato tenendo conto dell’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. Ciò significa che se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece, superiore.
Se tra l’altro non ci sono vincoli specifici legati all’appalto, il committente resta libero di frazionare i lavori affidandoli a diverse imprese esecutrici. In tal caso occorrerà sempre valutare, ai fini del rispetto dell’obbligo SOA il valore di ogni singolo affidamento.
Naturalmente ANCE raccomanda di prestare attenzione a eventuali aggiunzioni di lavorazioni che possano portare allo sforamento in un singolo appalto di 516mila euro, rendendo necessario il possesso della qualificazione.
ANCE evidenzia che nell’importo complessivo dei lavori non si deve tenere conto dell’IVA.
Categorie e classifiche: quali è necessario dimostrare?
In riferimento al possesso di categorie e classifiche, ANCE spiega che il riferimento all’art. 84 del d. Lgs n. 50/2016 (versione precedente del Codice appalti) contenuto nell’articolo 10-bis DL n. 21/2022 deve intendersi solo come un rinvio ad una disposizione dell’ordinamento che disciplina il funzionamento degli organismi di attestazione.
Questo perché l’obiettivo della norma, è garantire la professionalità delle imprese e non di replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici.
Ciò significa che non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Quindi è idonea l’ Impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma:
- OG1 (Edifici civili e industriali)
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
- OG11 (impianti tecnologici)
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
- OS21 (Opere strutturali speciali)
- OS28 (impianti termici e di condizionamento)
Inoltre, non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.
Attestazione SOA: decorrenza dell’obbligo
Un importante chiarimento riguarda l’applicazione temporale della norma, per la quale ANCE segnala 4 periodi diversi, cui corrisponde una diversa gradualità di decorrenza dellobbligo, con l’obiettivo di salvaguardare ia il quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis DL n. 21/2022), sia per consentire alle imprese, non in possesso della attestazione SOA di ottenerne il rilascio con tempi congrui.
- 1° periodo – salvaguardia quadro normativo vigente prima del 21/5/2022 – NESSUN OBBLIGO SOA
Non devono avere la qualificazione SOA né dovranno adeguarsi le imprese appaltatrici/subappaltatrici:
- sia nel caso in cui i lavori fossero stati già avviati al 21 maggio 2022;
- sia nel caso di lavori non ancora avviati al 21 maggio 2022 ma oggetto di contratti sottoscritti comunque prima del 21 maggio 2022 aventi data certa. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.
Interessante l’osservazione per cui, nell’ipotesi di variazione dell’impresa esecutrice che sia successiva al 21 maggio 2022 occorre, in via cautelativa, rispettare la condizione SOA secondo le tempistiche previste in quanto trattasi di vicenda modificatrice di natura soggettiva del contratto di appalto.
- 2° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023
La “condizione” SOA, se riferita ad interventi oggetto di contratti di appalto/subappalto sottoscritti nel periodo dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 deve essere rispettata entro il 1° gennaio 2023.
Ciò significa che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, se i lavori si sono conclusi al 31 dicembre 2022 non occorre la “condizione SOA” mentre se i lavori sono proseguiti o sono stati avviati oltre tale data le imprese sono tenute a dimostrare al committente la propria “condizione SOA” già dal 1° gennaio 2023 ma non al momento della sottoscrizione del contratto (se avvenuta prima di tale data).
- 3° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023
Per i contratti stipulati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute nel predetto periodo è necessario che le imprese appaltatrici/subappaltatrici:
- siano in possesso della attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto;
- dimostrino di aver avviato l’iter per il conseguimento della qualificazione al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto.
- 4° periodo – fase a regime dal 1° luglio 2023 – OBBLIGO SOA
A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese che abbiano acquisito l’attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
Quindi per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 1°luglio le imprese dovranno avere l’attestazione SOA già al momento della stipula, per i contratti sottoscritti in data antecedente dovrà essersi comunque concluso l’iter di conseguimento della attestazione anche a seguito di richiesta formulata nel semestre precedente (gennaio-giugno 2023).
Resta fermo che la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora l’impresa, pur avendone fatta richiesta, non riesca ad ottenere la certificazione SOA.
Fonte Lavoripubblici.it