In base all’ articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione del Dl 21/2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento del superbonus del 110 per cento, ma anche di altri bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate, installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro, relativi a tali interventi, dovrà essere affidata a imprese che dimostrino di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una società organismo di attestazione (Soa).
Pur in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che l’importo dei 516mila euro sia al netto dell’Iva.
Pertanto le imprese che sottoscrivono un contratto per un appalto di lavori di importo superiore a 516mila euro devono dimostrare a partire dal 01 gennaio 2023, di aver sottoscritto un contratto di qualificazione con un Organismo di attestazione e dal 01 luglio 2023 dimostrare di essere già in possesso dell’attestazione SOA, pena la perdita delle detrazioni maturate dal luglio in poi.